accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30996 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

– Ai fini dell’accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell’ambito di esse, l’imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito

Ai fini dell'accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell'ambito di esse, l'imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito. in tema di accertamento fiscale, la sanzione della inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28560 – In tema di obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 212 del 2000, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale

In tema di obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 212 del 2000, è ammessa nel corso del giudizio tributario l'integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell'amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31012 – Le fatture costituiscono normalmente il titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l’IVA e dedursi i costi in esse annotati; e spetta all’ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto; la relativa prova tuttavia può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, in quanto la prova presuntiva non può essere collocata su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce pertanto una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate

Le fatture costituiscono normalmente il titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l'IVA e dedursi i costi in esse annotati; e spetta all'ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; la relativa prova tuttavia può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, in quanto la prova presuntiva non può essere collocata su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce pertanto una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a provare l'effettiva consistenza delle operazioni fatturate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30555 – In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30538 – La ritenuta di acconto, di cui all’art. 11 della legge n. 413 del 1991, si applica in ogni caso di occupazione usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti dal privato per l’irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà

La ritenuta di acconto, di cui all'art. 11 della legge n. 413 del 1991, si applica in ogni caso di occupazione usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dal privato per l'irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30118 – L’accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste – che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle quali l’amministrazione finanziaria è tenuta a motivare il nesso tra spesa e reddito per poi procedere alla stima di quest’ultimo – è basato su un rapporto inferenziale tra fatto noto e fatto ignorato direttamente stabilito dalla fonte normativa e sull’amministrazione finanziaria grava il solo onere di dimostrare l’esistenza dei fatti ritenuti ex lege indicativi di capacità contributiva

L'accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste - che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle quali l'amministrazione finanziaria è tenuta a motivare il nesso tra spesa e reddito per poi procedere alla stima di quest'ultimo - è basato su un rapporto inferenziale tra fatto noto e fatto ignorato direttamente stabilito dalla fonte normativa e sull'amministrazione finanziaria grava il solo onere di dimostrare l'esistenza dei fatti ritenuti ex lege indicativi di capacità contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27636 – La qualificazione di infruttuosità del finanziamento, eventualmente operata dalle parti, è ininfluente in quanto in sé inidonea ad escludere l’applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale

La qualificazione di infruttuosità del finanziamento, eventualmente operata dalle parti, è ininfluente in quanto in sé inidonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, ma non anche quello di dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente (...) mentre spetta al contribuente provare che la transazione è avvenuta in conformità ai valori di mercato normali

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