accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 30039 depositata il 26 ottobre 2021 – L’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione

L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30043 – In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306, co. 2^ cod. civ., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento

In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306, co. 2^ cod. civ., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30041 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30027 – Nell’ipotesi di accertamento induttivo puro l’irrilevanza della fonte di acquisizione e notizie non consente all’Ufficio di prescindere dall’inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d’imposta, attesa l’autonomia di ciascun periodo d’imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione  di un determinato reddito

Nell'ipotesi di accertamento induttivo puro l'irrilevanza della fonte di acquisizione e notizie non consente all'Ufficio di prescindere dall'inerenza di questi ad un determinato specifico periodo d'imposta, attesa l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, con la conseguente illegittimità della presunzione della costanza di reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione  di un determinato reddito

Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 – Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione l’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché diviene decisivo il momento in cui viene pagato il corrispettivo, purché ovviamente l’appaltante non emetta fattura in un momento anteriore. In materia di imposte sui redditi, all’esercizio del diritto potestativo legale di recesso dal contratto di appalto da parte del committente ai sensi dell’art. 1671 c.c., consegue, non solo lo scioglimento del contratto di appalto, ma anche lo scioglimento del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato funzionalmente al contratto principale, con la estensione al subappalto delle cause di invalidità e di inefficacia dell’appalto. Pertanto, alla formazione del reddito di impresa del subappaltatore concorrono, secondo le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito (principio di competenza), di cui all’art. 109, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all’esercizio del recesso da parte del committente

Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione l’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché diviene decisivo il momento in cui viene pagato il corrispettivo, purché ovviamente l’appaltante non emetta fattura in un momento anteriore. In materia di imposte sui redditi, all’esercizio del diritto potestativo legale di recesso dal contratto di appalto da parte del committente ai sensi dell’art. 1671 c.c., consegue, non solo lo scioglimento del contratto di appalto, ma anche lo scioglimento del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato funzionalmente al contratto principale, con la estensione al subappalto delle cause di invalidità e di inefficacia dell’appalto. Pertanto, alla formazione del reddito di impresa del subappaltatore concorrono, secondo le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito (principio di competenza), di cui all’art. 109, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all’esercizio del recesso da parte del committente

Corte di Cassazione ordinanza n. 30042 depositata il 26 ottobre 2021 – Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29993 – Assoluta carenza di motivazione della sentenza per mancato esame della documentazione prodotta dal contribuente

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29993 Tributi - Contenzioso tributario - Appello - Sentenza - Assoluta carenza di motivazione - Mancato esame della documentazione prodotta dal contribuente - Illegittimità Fatti di causa 1. La Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della Campania ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29831 – In tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

In tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

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