CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29993

Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Sentenza – Assoluta carenza di motivazione – Mancato esame della documentazione prodotta dal contribuente – Illegittimità

Fatti di causa

1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato l’opposizione di G. S.r.l. all’avviso di accertamento, per il 2006, che, come illustrato nella narrativa della decisione qui impugnata, recuperava a tassazione la somma di euro 47.986,00, per costi indeducibili perché non inerenti e non documentati.

2. La C.T.R., testualmente, ha ritenuto tardiva la censura della società in punto di mancata allegazione della delega conferita dal dirigente dell’ufficio finanziario; ha reputato l’avviso di accertamento sufficientemente motivato per relationem al processo verbale della Guardia di Finanza e, conclusivamente, ha stabilito che la contribuente, cui spettava il relativo onere probatorio, non avesse dimostrato l’inerenza dei costi dei servizi erogati da società del medesimo gruppo.

3. La società ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R.; l’Agenzia ha depositato un “atto” (non qualificabile come controricorso, fuori quindi dalla previsione di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.), rimanendo pertanto intimata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione art. 360 c.p.c. n. 3) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 77 c.p.c. – Difetto di legittimazione e/o ius postulandi.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione e di capacità processuale dell’Agenzia, il cui atto di costituzione in giudizio non recava la sottoscrizione del direttore dell’ufficio, ma di un suo presunto delegato, senza che la predetta delega fosse mai stata depositata o esibita.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Non è infatti possibile il sindacato di legittimità della doglianza, che si appalesa redatta in violazione del dovere processuale della chiarezza espositiva, di cui all’art. 366, cod. proc. civ., ciò che non rende comprensibili le questioni giuridiche prospettate, e non permette di individuare le ragioni critiche a supporto del vizio dedotto (Cass. 30/04/2020, n. 8425, richiamata da Cass. 21/07/2021, n. 20904). Sotto altro profilo, la censura è puramente assertiva e generica e, comunque, priva del carattere della decisività. Infatti, essa non attinge alcuna ratio decidendi della sentenza qui impugnata che, in via puramente ipotetica, non sarebbe annullata ove anche risultasse, con certezza, che colui che ha sottoscritto l’atto di costituzione dell’Agenzia, in primo grado, non ne aveva il potere.

2. Con il secondo motivo [«2. Violazione art. 360 c.p.c. n. 3) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 42 d.p.r. 29.09.1973 n. 600 2° e 3° comma – Art. 56 dpr 633/2 nonché violazione art. 360 3) c.p.c. Nullità della sentenza ex combinato disposto dell’art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per errore di diritto e per «insufficiente motivazione», laddove essa ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento recante un’acritica adesione alle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza da cui era scaturito l’atto impositivo.

2.1. Il motivo è infondato.

Per questa Corte (ex multis Cass. 20/12/2018, n. 32957) «In tema di avviso di accertamento, la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.». D’altra parte, nella specie, il contribuente nemmeno allega di non avere avuto conoscenza del processo verbale da cui è scaturito l’atto impositivo.

3. Con il terzo motivo [«3. Violazione art. 360 c.p.c. n. 3) – Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 109 t.u.i.r. – Violazione art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione art. 132 c.p.c. violazione art. 360 e falsa applicazione violazione art. 360 n. 5 c.p.c. omessa e/o insufficiente motivazione riguardo la prova offerta dalla ricorrente circa l’inerenza dei costi detratti e circa l’economicità delle operazioni ritenute presuntivamente antieconomiche»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, per non avere fatto corretta applicazione delle norme sul riparto dell’onere della prova circa la fondatezza o meno della pretesa tributaria, nonché per non avere in alcun modo valutato la documentazione offerta dalla società a dimostrazione della deducibilità dei costi ripresi a tassazione.

3.1. Il complesso motivo è fondato.

La decisione impugnata è viziata per l’assoluta carenza dell’apparato motivazionale in quanto, senza esaminare la documentazione prodotta dalla società a dimostrazione dell’inerenza dei costi e dell’economicità delle operazioni, ha perentoriamente negato la certezza e l’inerenza dei componenti negativi disconosciuti dal fisco.

4. In conclusione, accolto il terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.