COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2903 del 5 agosto 2016 – Per i periodi d’imposta antecedenti al 2016 il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di finanza sia stata presentata o trasmessa all’A.G. oltre la scadenza ordinaria dei termini di decadenza per l’accertamento (art. 1, comma 132, L. 28.12.2015, n. 208
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 2903 del 5 agosto 2016 REATO FISCALE - RADDOPPIO DEI TERMINI ORDINARI - DENUNCIA PENALE Svolgimento del processo La società C. s.r.l. ha proposto impugnazione alla sentenza rubricata al n. 978/01/2015, 17.10.2014 - 23 03.2015, della C T.P. di Siracusa che aveva rigettato il ricorso dell’odierna appellante avverso l’avviso di [...]
