accertamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 1040 depositata il 22 settembre 2022 – L’applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell’analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

L'applicazione del metodo LIFO è utile solo a individuare quali partecipazioni debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza, ma tale metodo non è decisivo ai fini del calcolo del valore delle partecipazioni, né vale invocare a questo scopo che si tratti di un principio per la redazione del bilancio civilistico o un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell'analisi finanziaria, dovendo in tal caso la valutazione essere riqualificata ai fini fiscali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6042 depositata il 28 febbraio 2023 – La tassazione dei compensi professionali da lavoro autonomo è fondata sul principio di cassa: il compenso è destinato a comporre il reddito tassabile relativo all’anno dell’incasso, fermo restando che il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva (o l’avveramento della condizione risolutiva) apposta al contratto può generare una componente negativa di reddito (costo) in relazione all’annualità in cui essa, tramite la restituzione dell’importo percepito, si sia verificata

La tassazione dei compensi professionali da lavoro autonomo è fondata sul principio di cassa: il compenso è destinato a comporre il reddito tassabile relativo all’anno dell’incasso, fermo restando che il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva (o l’avveramento della condizione risolutiva) apposta al contratto può generare una componente negativa di reddito (costo) in relazione all’annualità in cui essa, tramite la restituzione dell’importo percepito, si sia verificata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5983 depositata il 28 febbraio 2023 – La definizione di inerenza, utilizzata nell’ambito delle imposte dirette in termini esclusivamente qualitativi, è coerente con la disciplina dell’IVA, in relazione alla quale la mancanza di congruità della spesa non esclude il diritto alla detrazione, stante il carattere neutrale dell’imposta, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione (che deve essere dimostrata dall’Amministrazione) sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA

La definizione di inerenza, utilizzata nell’ambito delle imposte dirette in termini esclusivamente qualitativi, è coerente con la disciplina dell’IVA, in relazione alla quale la mancanza di congruità della spesa non esclude il diritto alla detrazione, stante il carattere neutrale dell’imposta, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione (che deve essere dimostrata dall’Amministrazione) sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5330 depositata il 21 febbraio 2023 – La previsione convenzionale dell’obbligo in capo all’ente gestore del pagamento delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui già accesi dai Comuni, per gli investimenti relativi agli impianti concessi in uso al gestore del servizio idrico, ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, sicché l’operazione è assoggettabile ad IVA

La previsione convenzionale dell'obbligo in capo all'ente gestore del pagamento delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui già accesi dai Comuni, per gli investimenti relativi agli impianti concessi in uso al gestore del servizio idrico, ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, sicché l'operazione è assoggettabile ad IVA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33568 depositata il 15 novembre 2022 – Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d’impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura Tuttavia, l’antieconomicità di un costo – intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa – può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente

Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l'inattendibilità della condotta del contribuente

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33562 depositata il 15 novembre 2022 – In tema di IVA l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d’impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale

In tema di IVA l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera "strumentalità per natura" del bene. In tema  di  determinazione del  reddito  d'impresa,  non  è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5331 depositata il 21 febbraio 2023 – La disciplina dettata dal citato art. 52 in materia di Iva, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, distingue tre ipotesi. Nel primo comma è previsto che per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (oltre che per gli enti in esso espressamente richiamati), gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell’autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono

La disciplina dettata dal citato art. 52 in materia di Iva, applicabile anche in tema di imposte dirette per il rinvio che a quella norma è operato dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, distingue tre ipotesi. Nel primo comma è previsto che per gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso i locali destinati alle attività commerciali, agricole, artistiche o professionali (oltre che per gli enti in esso espressamente richiamati), gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria devono essere muniti dell'autorizzazione, che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4105 depositata il 9 febbraio 2023 – In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

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