CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5124 depositata il 17 febbraio 2023 – Il presupposto per il raddoppio, ratione temporis, sarebbe costituito dall’astratta insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, derivandosene che l’amministrazione non sarebbe tenuta ad inserire nella motivazione dell’accertamento la menzione della denuncia e la relativa produzione in giudizio
Il presupposto per il raddoppio, ratione temporis, sarebbe costituito dall’astratta insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, derivandosene che l’amministrazione non sarebbe tenuta ad inserire nella motivazione dell’accertamento la menzione della denuncia e la relativa produzione in giudizio