accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022 – Sia in tema d’imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all’accertamento sia induttivo “puro” che “analitico-induttivo” del reddito d’impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Sia in tema d'imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 25208 depositata il 24 agosto 2022 – In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insuffi­cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assu­mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insuffi­cienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assu­mono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali

Corte di Cassazione ordinanza n. 24881 depositata il 18 agosto 2022 – Avverso il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, applicato dall’Ufficio attraverso l’accertamento induttivo, in presenza di adeguamento dei ricavi allo studio di settore, il giudice di merito deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’art. 39 del P.R. n. 600 del 1973, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti

Avverso il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, applicato dall’Ufficio attraverso l’accertamento induttivo, in presenza di adeguamento dei ricavi allo studio di settore, il giudice di merito deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all’art. 39 del P.R. n. 600 del 1973, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti

Corte di Cassazione sentenza n. 24661 depositata il 10 agosto 2022 – In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di  nullità,  l’avviso  di  accertamento  deve  essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fomite. È pertanto nullo l’avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente sia stato emesso all’esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del richiamato articolo al comma 4 e, pertanto, inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente

In tema d’imposte sui redditi, l’art. 37-bis, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di  nullità,  l’avviso  di  accertamento  deve  essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fomite. È pertanto nullo l’avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente sia stato emesso all’esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del richiamato articolo al comma 4 e, pertanto, inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 24580 depositata il 9 agosto 2022 – La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi della succitata norma si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi della succitata norma si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza

Corte di Cassazione sentenza n. 24471 depositata il 9 agosto 2022 – Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, che determina l’indeducibilità del compenso, può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce

Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, che determina l'indeducibilità del compenso, può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce

Corte di Cassazione ordinanza n. 24406 depositata l’ 8 agosto 2022 – In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 67, primo comma, lett. b) o l), del t.u.i.r. qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo

In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 67, primo comma, lett. b) o l), del t.u.i.r. qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo

Corte di Cassazione ordinanza n. 24396 depositata il 5 agosto 2022 – In tema di accertamenti fondati su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA. Il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici

In tema di accertamenti fondati su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA. Il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici

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