cassazione fiscale penale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2022, n. 2 – Viola l’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU l’operato dell’organo giurisdizionale che, ribaltando la sentenza emessa dal giudice di grado inferiore, non provveda, onde pervenire all’overruling, alla preventiva citazione anche degli stessi imputati, oltre che degli altri testi valutati dal giudice di primo grado, ove questi abbiano affermato di non essere i responsabili dell’illecito loro ascritto

Viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione EDU l'operato dell'organo giurisdizionale che, ribaltando la sentenza emessa dal giudice di grado inferiore, non provveda, onde pervenire all'overruling, alla preventiva citazione anche degli stessi imputati, oltre che degli altri testi valutati dal giudice di primo grado, ove questi abbiano affermato di non essere i responsabili dell'illecito loro ascritto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43913 depositata il 30 novembre 2021 – Omesso versamento oltre il limite di punibilità dell’IVA e crisi di liquidità

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43913 depositata il 30 novembre 2021 Reati tributari - IVA - Omesso versamento oltre il limite di punibilità - Rilevanza penale - Esimente - Crisi di liquidità Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 43620 depositata il 26 novembre 2021 – E’ inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti

E' inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 novembre 2021, n. 43602 – In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di Iva di cui all’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell’adozione di provvedimenti da parte del Tribunale. Per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata dall’obbligato, a prescindere dagli intendimenti e dalle condotte successive del debitore

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di Iva di cui all'art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del Tribunale. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata dall'obbligato, a prescindere dagli intendimenti e dalle condotte successive del debitore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40324 depositata il 9 novembre 2021 – Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio. Inoltre perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato appena indicato, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 commesso mediante l'utilizzo dell'indicato credito fittizio. Inoltre perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato appena indicato, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell'inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell'acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40563 depositata il 10 novembre 2021 – Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l’assoluzione per uno dei reati contestati nell’imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi si è costituito il rapporto processuale

Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi si è costituito il rapporto processuale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40046 depositata l’ 8 novembre 2021 – Il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, pacificamente configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, ricorre, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico- patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro lato, ove sussista l’elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell’imposizione da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura, il quale, dunque, l’abbia effettivamente erogata

Il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, pacificamente configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, ricorre, da un lato, ove i beni o i servizi siano effettivamente entrati nella sfera giuridico- patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture e, dall'altro lato, ove sussista l'elemento della simulazione soggettiva, ossia la rappresentazione documentale della provenienza della prestazione oggetto dell'imposizione da un soggetto giuridico differente da quello indicato in fattura, il quale, dunque, l'abbia effettivamente erogata

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40067 depositata l’ 8 novembre 2021 – Gli atti fraudolenti vanno identificati in tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, per essere in essi ravvisabile uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’Erario o a renderne più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva

Gli atti fraudolenti vanno identificati in tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, per essere in essi ravvisabile uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'Erario o a renderne più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva

Torna in cima