CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 1724 del 29 gennaio 2015 – In tema di fallimento, poiché la disposizione di cui all’art. 44, secondo comma, legge fall. deve essere coordinata con quelle contenute negli artt. 42, secondo comma, e 46, primo comma, n. 1, della stessa legge, il pagamento ricevuto dal fallito quale corrispettivo per un’attività svolta dopo la dichiarazione di fallimento può essere acquisito dalla procedura solo previa deduzione delle passività da lui incontrate per generare quel reddito
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 1724 del 29 gennaio 2015 FALLIMENTO - EFFETTI PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI - PAGAMENTO RICEVUTO DAL FALLITO PER ATTIVITÀ SVOLTA DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ACQUISIZIONE ALL'ATTIVO FALLIMENTARE - CONDIZIONI E LIMITI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 novembre 2006 [...]