cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione, sentenza n. 26204 depositata l’ 8 settembre 2023 – Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo d’imposta non può in nessun modo considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi soltanto di una particolare modalità di riscossione di uno stesso tributo, ovvero di un regime sostitutivo di quello ordinario ed in tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito di impresa

Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo d’imposta non può in nessun modo considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi soltanto di una particolare modalità di riscossione di uno stesso tributo, ovvero di un regime sostitutivo di quello ordinario ed in tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito di impresa

Corte di Cassazione, sentenza n. 18821 depositata il 4 luglio 2023 – L’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione

L’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 21875 depositata il 21 luglio 2023 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25822 depositata il 5 settembre 2023 – Ai fini del riconoscimento dell’esenzione della tassa automobilistica per i portatori di handicap è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza (indennità di accompagnamento), e non già l’erogazione della stessa

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione della tassa automobilistica per i portatori di handicap è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza (indennità di accompagnamento), e non già l'erogazione della stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25710 del 4 settembre 2023 – Sussiste litisconsorzio necessario d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14 nelle cause di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è viziato da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Sussiste litisconsorzio necessario d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14 nelle cause di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è viziato da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25108 depositata il 23 agosto 2023 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25659 depositata il 4 settembre 2023 – Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione  deve  ritenersi  definitivamente  preclusa,  ma  deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria

Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione  deve  ritenersi  definitivamente  preclusa,  ma  deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 28884 depositata il 5 ottobre 2022 – L’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., implica la necessità che il ricorrente individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un “raffronto” tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex 366 n. 4 cod. proc. civ. ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità

L'onere di specificità del motivo, prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., implica la necessità che il ricorrente individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un "raffronto" tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex 366 n. 4 cod. proc. civ. ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità

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