cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24258 depositata il 9 agosto 2023 – Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è suscettibile d’interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l’atto e di conoscerne il relativo contenuto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23137 depositata il 31 luglio 2023 – In presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l’esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l’obbligo del pagamento della quota fissa; inoltre tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione ed ancora per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili

In presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa; inoltre tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione ed ancora per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili

Corte di Cassazione, sentenzaa n. 20544 depositata il 17 luglio 2023 – In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale

In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 23323 depositata il 1° agosto 2023 – La disciplina della cessione delle partecipazioni è stata assimilata a quella dei dividendi societari, anche se a differenza dei primi, per i quali il beneficio è generalizzato, per le plusvalenze il beneficio (riconoscimento della PEX nella misura del 95 per cento) vale solo per le imprese “meritevoli”, in presenza delle quattro condizioni di cui all’art. 87 tuir

La disciplina della cessione delle partecipazioni è stata assimilata a quella dei dividendi societari, anche se a differenza dei primi, per i quali il beneficio è generalizzato, per le plusvalenze il beneficio (riconoscimento della PEX nella misura del 95 per cento) vale solo per le imprese "meritevoli", in presenza delle quattro condizioni di cui all'art. 87 tuir

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23190 depositata il 31 luglio 2023 – L’intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all’estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..); non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione

L'intento del Legislatore, ai fini della detraibilità delle imposte versate all'estero, è proprio che a quel reddito debba risalirsi dalla dichiarazione (..); non rileva dunque se il contribuente sia o meno obbligato alla presentazione della dichiarazione, ma tale presentazione è condizione per la fruizione della detrazione

Corte di Cassazione, sentenza n. 20537 depositata il 17 luglio 2023 – In tema di IVA, l’art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d’imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del “favor rei”, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell’ innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto

In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000 ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell' innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto

Corte di Cassazione, sentenza n. 20530 depositata il 17 luglio 2023 – Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l’istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell’Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d’ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

Il diritto al credito IVA rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l'istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell'Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio, né, di conseguenza, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità ovvero in appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20526 depositata il 17 luglio 2023 – Il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, ciò che preclude l’integrazione del    contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l’evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base

Il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, ciò che preclude l'integrazione del    contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base

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