cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25384 depositata il 29 agosto 2023 – L’ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens, degli assegni periodici di separazione o divorzili, nonché la deducibilità del corrispondente importo dalla base imponibile del solvens; il “principio di simmetria” che governa il trattamento fiscale degli assegni di separazione e divorzio versati al coniuge o all’ex coniuge ha valenza generale solo per il diritto interno

L'ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens, degli assegni periodici di separazione o divorzili, nonché la deducibilità del corrispondente importo dalla base imponibile del solvens; il "principio di simmetria" che governa il trattamento fiscale degli assegni di separazione e divorzio versati al coniuge o all'ex coniuge ha valenza generale solo per il diritto interno

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25318 depositata il 28 agosto 2023 – In materia di IVA all’importazione, in caso di indebito utilizzo del “plafond” è ammissibile il ravvedimento operoso di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13 ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l’IVA all’importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo

In materia di IVA all'importazione, in caso di indebito utilizzo del "plafond" è ammissibile il ravvedimento operoso di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13 ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l'IVA all'importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24880 depositata il 21 agosto 2023 – Il d.l. n. 16 del 2012, art. 8 comma 2, ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese; in siffatte ipotesi grava sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso alla formazione del reddito, siano anch’essi fittizi, perché ricavi “correlati”, ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

Il d.l. n. 16 del 2012, art. 8 comma 2, ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese; in siffatte ipotesi grava sul contribuente l'onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano concorso alla formazione del reddito, siano anch'essi fittizi, perché ricavi "correlati", ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24883 depositata il 21 agosto 2023 – L’unica condizione per l’esenzione daziaria, di cui all’art. 2, comma 1, dei Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007, è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione da una di tali imprese all’importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all’importatore avente sede nell’UE debba anche essergli materialmente consegnata

L'unica condizione per l'esenzione daziaria, di cui all'art. 2, comma 1, dei Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007, è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione da una di tali imprese all'importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all'importatore avente sede nell'UE debba anche essergli materialmente consegnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 20607 depositata il 27 giugno 2022 – La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato

La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato

Corte di Cassazione ordinanza n. 5938 depositata il 4 marzo 2021 – Nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell’art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l’individuazione del giudice del rinvio con l’indicazione dell’ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l’articolazione organizzativa interna in sezioni dell’ufficio giudiziario indicato

Nel rinvio cd. proprio o prosecutorio, a norma dell'art. 383, comma 1, c.p.c., il provvedimento cassatorio esaurisce l'individuazione del giudice del rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, unitariamente inteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, senza che rilevi anche l'articolazione organizzativa interna in sezioni dell'ufficio giudiziario indicato

Corte di Cassazione, ordinanza n. 21517 depositata il 20 luglio 2023 – L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui

L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 - decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24878 depositata il 21 agosto 2023 – In tema di processo tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici

In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici

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