cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 25471 depositata il 29 agosto 2022 – Il mancato esame su questioni proposte, qualora siano incompatibili con la sentenza emessa, va fatto valere come violazione di legge e come difetto di motivazione e non come vizio di omessa pronuncia quando l’omissione riguarda una eccezione o una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore

Il mancato esame su questioni proposte, qualora siano incompatibili con la sentenza emessa, va fatto valere come violazione di legge e come difetto di motivazione e non come vizio di omessa pronuncia quando l’omissione riguarda una eccezione o una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore

Corte di Cassazione ordinanza n. 25368 depositata il 25 agosto 2022 – Il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale

Il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale

Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 – Il condono previsto dall’art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, costituisce una forma di condono demenziale, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, per cui l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza

Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, costituisce una forma di condono demenziale, essendo pienamente certo il "quantum" da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, per cui l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 25226 depositata il 24 agosto 2022 – In tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall’art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi

In tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi

Corte di Cassazione ordinanza n. 25224 depositata il 24 agosto 2022 – L’Amministrazione finanziaria può procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza, ma questo deve essere basato su elementi certi e concreti, non già adottando il solo criterio di calcolo delle imposte indirette, tra cui quella di registro, fondate su presupposti e finalità specifici, ma piuttosto individuando ulteriori indizi, gravi, precisi concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

L'Amministrazione finanziaria può procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza, ma questo deve essere basato su elementi certi e concreti, non già adottando il solo criterio di calcolo delle imposte indirette, tra cui quella di registro, fondate su presupposti e finalità specifici, ma piuttosto individuando ulteriori indizi, gravi, precisi concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

Corte di Cassazione ordinanza n. 25223 depositata il 24 agosto 2022 – La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 25221 depositata il 24 agosto 2022 – La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; qualora la prova contraria di spettanza del contribuente sia consistita nell’allegazione dell’esistenza di depositi bancari, la stessa può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente

La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; qualora la prova contraria di spettanza del contribuente sia consistita nell'allegazione dell'esistenza di depositi bancari, la stessa può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022 – Sia in tema d’imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all’accertamento sia induttivo “puro” che “analitico-induttivo” del reddito d’impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

Sia in tema d'imposte sui red­ diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all'accertamento sia induttivo "puro" che "analitico-induttivo" del reddito d'impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n.  600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile

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