cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 22060 depositata il 12 luglio 2022 – Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell’alienante

Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante

Corte di Cassazione ordinanza n. 22059 depositata il 12 luglio 2022 – In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno, anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell’accertamento

In forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel thema decidendum, il giudice di appello può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il giudicato interno, anche in caso di mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell'accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 22053 depositata il 12 luglio 2022 – Le plusvalenze immobiliari conseguenti alla vendita di terreni edificabili, di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), quando non ricorrano le finalità speculative di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all’anno in cui il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, applicandosi il principio di cassa

Le plusvalenze immobiliari conseguenti alla vendita di terreni edificabili, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), quando non ricorrano le finalità speculative di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, sono imponibili in riferimento all'anno in cui il corrispettivo sia stato effettivamente percepito, applicandosi il principio di cassa

Corte di Cassazione sentenza n. 22045 depositata il 12 luglio 2022 – Per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l’originale del ricorso con la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis proc. civ.

Per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27039 – L’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, corna primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dela “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice dì merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato

L'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, corna primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito dela "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice dì merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato

Corte di Cassazione ordinanza n. 22595 depositata il 19 luglio 2022 – Quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo

Quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo

Corte di Cassazione ordinanza n. 22592 depositata il 19 luglio 2022 – Nel processo tributario le  parti  possono   produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

Nel processo tributario le  parti  possono   produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992

Corte di Cassazione ordinanza n. 22591 depositata il 19 luglio 2022 – La domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

Torna in cima