cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 17194 depositata il 27 maggio 2022 – In tema  di imposta  sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza  esprime la riferibilità  dei costi sostenuti  all’attività  d’impresa,  anche  in  via  indiretta, potenziale o in proiezione futura,  di  modo  che  vanno  esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea. La stessa deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo,  scevro dai riferimenti  ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza

In tema  di imposta  sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza  esprime la riferibilità  dei costi sostenuti  all'attività  d'impresa,  anche  in  via  indiretta, potenziale o in proiezione futura,  di  modo  che  vanno  esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea. La stessa deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo,  scevro dai riferimenti  ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza

Corte di Cassazione sentenza n. 17192 depositata il 27 maggio 2022 – In tema di agevolazioni d’accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall’Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all’intera agevolazione, salvo che l’attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell’istanza

In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall'Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all'intera agevolazione, salvo che l'attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell'istanza La struttura della disposizione legislativa quindi pone in risalto che la perdita dei benefici resta - in ogni caso - rapportata agli importi per i quali la dichiarazione è non veritiera D irregolare. In caso di decisione tempestiva, infatti, le eventuali carenze della dichiarazione sono idonee a determinare il mancato riconoscimento della corrispondente voce di credito, ma non anche il rigetto integrale dell'istanza (salvo, in evidenza, che non riguardino requisiti essenziali della richiesta stessa) e ciò pur a fronte jel carattere "non veridico" della dichiarazione. L'identità strutturale tra la decisione tempestiva e quella dopo la scadenza dei termini comporta, dunque, che l'eventuale "decadenza" si realizzi negli stessi termini, ossia esclusivamente con riguardo agli importi direttamente coinvolti nella contestata non veridicità della dichiarazione. Non va trascurato, infine, che l'istanza mira alla fruizione di una agevolazione per un complessivo importo le cui componenti tuttavia sono autonome ed oggetto di specifica valutazione: solo ove la falsità riguardi un elemento costitutivo dell'istanza (ad es. la dichiarazione di essere impresa esercente attività di autotrasporto) l'intera richiesta resta travolta, mentre se riguarda specifiche voci (ad es. la falsa titolarità di una cisterna di stoccaggio), a valutazione mantiene un carattere frazionato. Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 16, 17, d.lgs. 472/1997, poiché la CTR non ha accolto la sua domanda di restituzione parziale dell'importo versato per le sanzioni, nonostante il suo diritto alla riduzione delle stesse quale effetto del versamento integrale effettuato nel termine di legge. L'accoglimento del terzo motivo è assorbente del mezzo in esame, dovendo il trattamento sanzionatorio essere complessivamente rivalutato in sede di giudizio di rinvio. In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo ed il secondo motivo, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza im pugna·ta e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Corte di Cassazione ordinanza n. 17189 depositata il 26 maggio 2022 – Nel contenzioso tributario il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, comma 1, del lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi ai giudici d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo

Nel contenzioso tributario il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi ai giudici d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo

Corte di Cassazione ordinanza n. 17187 depositata il 26 maggio 2022 – In tema di accertamento di maggiori componenti positive di reddito, rispetto al giudizio di non inerenza di costi sul versante (opposto) del disconoscimento di componenti negative di reddito delle quali ne venga dimostrata la macroscopica antieconomicità, tale da recidere ogni ragionevole connessione del costo con l’attività d’impresa svolta, collocando il costo al di fuori di una scelta di carattere imprenditoriale, non correlabile con le astratte logiche di gestione dell’impresa

In tema di accertamento di maggiori componenti positive di reddito, rispetto al giudizio di non inerenza di costi sul versante (opposto) del disconoscimento di componenti negative di reddito delle quali ne venga dimostrata la macroscopica antieconomicità, tale da recidere ogni ragionevole connessione del costo con l’attività d'impresa svolta, collocando il costo al di fuori di una scelta di carattere imprenditoriale, non correlabile con le astratte logiche di gestione dell’impresa

Corte di Cassazione ordinanza n. 17179 depositata il 26 maggio 2022 – La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione del giudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso «produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese»

La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione del giudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso «produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese»

Corte di Cassazione sentenza n. 17177 depositata il 26 maggio 2022 – I contributi erogati per la formazione professionale di soggetti terzi all’ENFAP in base alla normativa comunitaria e regionale non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l’importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile, essendo tali contributi parametrati, nella loro quantificazione, ai componenti negativi costituiti dai costi riferiti a ciascun progetto formativo nel suo complesso, mentre, per non essere soggetti a IRAP, devono essere direttamente riferiti ad un costo specifico e non deducibile ai fini dell’imposta

I contributi erogati per la formazione professionale di soggetti terzi all’ENFAP in base alla normativa comunitaria e regionale non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l'importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile, essendo tali contributi parametrati, nella loro quantificazione, ai componenti negativi costituiti dai costi riferiti a ciascun progetto formativo nel suo complesso, mentre, per non essere soggetti a IRAP, devono essere direttamente riferiti ad un costo specifico e non deducibile ai fini dell'imposta

Corte di Cassazione sentenza n. 17134 depositata il 26 maggio 2022 – Il vizio di motivazione ricorre in tutte quelle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”

Il vizio di motivazione ricorre in tutte quelle ipotesi di anomalia motivazionale che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinenti all'esistenza della motivazione in sé che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico,” nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”

Corte di Cassazione sentenza n. 16980 depositata il 25 maggio 2022 – In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio

In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio

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