cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione sentenza n. 16644 depositata il 23 maggio 2022 – Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adìto dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, d.l. n. 162 del 2019 – e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice dell’ottemperanza, adìto dal contribuente per l’esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso delle imposte per effetto di benefìci fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 – come modificato dall’art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29, d.l. n. 162 del 2019 - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso

Corte di Cassazione sentenza n. 16656 depositata il 23 maggio 2022 – La disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni

La disciplina del “redditometro” introduce una presunzione legale relativa imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni «l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni

Corte di Cassazione sentenza n. 16642 depositata il 23 maggio 2022 – La tassatività dell’elencazione degli atti di cui all’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell’istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive

La tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive

Corte di Cassazione sentenza n. 16641 depositata il 23 maggio 2022 – Ai fini dell’esenzione IMU non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese di cui all’art. 8 comma 3 della Costituzione

Ai fini dell'esenzione IMU non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese di cui all'art. 8 comma 3 della Costituzione

Corte di Cassazione sentenza n. 16578 depositata il 23 maggio 2022 – La documentazione non prodotta deve ritenersi inutilizzabile, ove l’Ufficio abbia indicato nel questionario l’avvertimento che la mancata produzione entro il termine indicato comporti l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta – la cui mancanza può essere dedotta dal contribuente anche successivamente al ricorso, in quanto volta a negare i presupposti del verificarsi di un effetto processuale favorevole all’Ufficio e, quindi, mera difesa – e ove la contestazione di inutilizzabilità riguardi proprio la documentazione oggetto di invito da parte dell’Ufficio, ben potendo il contribuente produrre documenti diversi da quelli oggetto di richiesta in sede amministrativa

La documentazione non prodotta deve ritenersi inutilizzabile, ove l’Ufficio abbia indicato nel questionario l’avvertimento che la mancata produzione entro il termine indicato comporti l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta – la cui mancanza può essere dedotta dal contribuente anche successivamente al ricorso, in quanto volta a negare i presupposti del verificarsi di un effetto processuale favorevole all'Ufficio e, quindi, mera difesa – e ove la contestazione di inutilizzabilità riguardi proprio la documentazione oggetto di invito da parte dell’Ufficio, ben potendo il contribuente produrre documenti diversi da quelli oggetto di richiesta in sede amministrativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 16525 depositata il 23 maggio 2022 – Ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a  verificare, attraverso le analisi delle loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare  valore,  non giustificabili sulla  base  dei redditi  accertati 

Ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati opera la presunzione di loro distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a  verificare, attraverso le analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare  valore,  non giustificabili sulla  base  dei redditi  accertati 

Corte di Cassazione ordinanza n. 16522 depositata il 23 maggio 2022 – L’avviso di accertamento nei confronti del socio, per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all’accertamento nei confronti della Società e l’atto contenga un mero rinvio per relationem ai redditi della Società, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell’art. 2261 cod.civ. di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società

L'avviso di accertamento nei confronti del socio, per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della Società e l'atto contenga un mero rinvio per relationem ai redditi della Società, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 cod.civ. di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2022, n. 16391 – In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione – che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta – può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo

In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo

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