cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2022, n. 18009 – In tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio – configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre – impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza

In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 16518 depositata il 23 maggio 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello

Corte di Cassazione ordinanza n. 16517 depositata il 23 maggio 2022 – In tema  di  attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW del modello “Redditi” simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come da circolare n. 38/2013 dell’Agenzia delle Entrate), diviene operativa la presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria da parte del contribuente

In tema  di  attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, quando il contribuente non espone sul quadro RW del modello "Redditi" simili attività, che avrebbe dovuto dichiarare (come da circolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle Entrate), diviene operativa la presunzione di fruttuosità delle stesse attività, salvo prova contraria da parte del contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 16506 depositata il 23 maggio 2022 – La tariffa contenuta nella sezione 6 dell’allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall’Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall’art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004

La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004

Corte di Cassazione ordinanza n. 16489 depositata il 23 maggio 2022 – I requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, come quelli previsti nel capo 1 del titolo X della direttiva IVA, intitolato «Origine e portata del diritto a detrazione», mentre i requisiti formali del suddetto diritto disciplinano «le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, come nel caso degli obblighi cli contabilità, di fatturazione e di dichiarazione», la cui inosservanza può sì essere sanzionata ma non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione

I requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, come quelli previsti nel capo 1 del titolo X della direttiva IVA, intitolato «Origine e portata del diritto a detrazione», mentre i requisiti formali del suddetto diritto disciplinano «le modalità e il controllo dell'esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, come nel caso degli obblighi cli contabilità, di fatturazione e di dichiarazione», la cui inosservanza può sì essere sanzionata ma non può rimettere in discussione il diritto alla detrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 16478 depositata il 23 maggio 2022 – Al fine di vincere la presunzione nascente dall’applicazione del c.d. redditometro, la prova contraria a carico del contribuente non consiste nella mera dimostrazione della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma investe altresì l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente stesso: sebbene non sia esplicitamente richiesta la prova che tali redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate, occorre documentare circostanza sintomatiche che ne denotino l’impiego per coprire siffatte spese

Al fine di vincere la presunzione nascente dall'applicazione del c.d. redditometro, la prova contraria a carico del contribuente non consiste nella mera dimostrazione della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma investe altresì l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente stesso: sebbene non sia esplicitamente richiesta la prova che tali redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate, occorre documentare circostanza sintomatiche che ne denotino l'impiego per coprire siffatte spese

Corte di Cassazione ordinanza n. 16476 depositata il 23 maggio 2022 – Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), l'efficacia  asseverativa  di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall'art.  2719 cod. civ. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

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