cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10581 depositata il 1° aprile 2022 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all’art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all'art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10579 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica  imposto  dall’art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica  imposto  dall'art.  53  del d.lgs.  n.  546  del  1992,  atteso  il carattere devolutivo pieno, nel processo  tributario,  dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di  vizi  specifici,  ma rivolto ad ottenere il riesame della  causa  nel merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 10569 depositata il 1° aprile 2022 – I versamenti sui conti correnti non registrati integrano una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti  che  di  prelevamenti ed è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa  prova da   parte   del   contribuente   in   merito   ad    ogni   singolo  movimento

I versamenti sui conti correnti non registrati integrano una presunzione legale relativa, non necessitante dunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, che si fonda sui dati emergenti dalle movimentazioni bancarie in termini sia di versamenti  che  di  prelevamenti ed è superabile attraverso non mere presunzioni o affermazioni di carattere generale bensì in forza di rigorosa  prova da   parte   del   contribuente   in   merito   ad    ogni   singolo  movimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 10568 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità- che l’Ufficio fornisca prove “certe”

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità- che l'Ufficio fornisca prove "certe"

Corte di Cassazione ordinanza n. 10389 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di  contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni

In tema di  contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Corte di Cassazione ordinanza n. 10388 depositata il 31 marzo 2022 – In tema  di accertamento dei  redditi d’impresa,  con riguardo ad un’attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento ai sensi dell’art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell’intera documentazione contabile

In tema  di accertamento dei  redditi d'impresa,  con riguardo ad un'attività  di ristorazione una volta calcolata la quantità normale di materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, è ragionevole presumere che ne sia stato servito un numero pari al complesso dei generi alimentari acquistati, diviso per le quantità di essi occorrenti per ciascun pasto e che la mancata registrazione di consistenti ricavi sulla base dei piatti e delle bevande vendute in determinati anni, legittima l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento ai sensi dell'art. 39,  secondo  comma, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,  trattandosi  di omissioni e falsità che per il loro numero e gravità minano la credibilità dell'intera documentazione contabile

Corte di Cassazione ordinanza n. 10387 depositata il 31 marzo 2022 – Il chiamato  all’eredità,  che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius”, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del “de cuius”, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento

Il chiamato  all'eredità,  che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 10376 depositata il 31 marzo 2022 – Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo e versa l’imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. La compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull’imposta complessivamente dovuta sia  dalla controllante, sia dalle controllate

Il regime dell'iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo e versa l'imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. La compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull'imposta complessivamente dovuta sia  dalla controllante, sia dalle controllate

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