cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10715 depositata il 4 aprile 2022 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Corte di Cassazione ordinanza n. 10712 depositata il 4 aprile 2022 – In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente  ad avere l’onere di provare  l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente  ad avere l'onere di provare  l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario

Corte di Cassazione ordinanza n. 10679 depositata il 4 aprile 2022 – I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. 917/1986, è alla base del bilancio fiscale. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte a carico della società e, quindi, dei soci

I costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui all'art. 83 d.P.R. 917/1986, è alla base del bilancio fiscale. Cosicché, eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte a carico della società e, quindi, dei soci

Corte di Cassazione ordinanza n. 10673 depositata il 4 aprile 2022 – Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall’art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità  dei motivi, prevista dall'art. 53, comma  1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c.  trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, .'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 10651 depositata il 1° aprile 2022 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

Corte di Cassazione ordinanza n. 10649 depositata il 1° aprile 2022 – In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda, la iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest’ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda, la iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione

Corte di Cassazione ordinanza n. 10584 depositata il 1° aprile 2022 – L’unitarietà  dell’accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all’art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi, per cui tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

L'unitarietà  dell'accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all'art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi, per cui tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

Corte di Cassazione ordinanza n. 10582 depositata il 1° aprile 2022 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora  le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora  le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive

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