cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10887 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di accertamento analitico induttivo le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi

In tema di accertamento analitico induttivo le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10886 depositata il 5 aprile 2022 – L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ra­gione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesisten­za del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istrut­torio, grava sul contribuente la prova contraria 

L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ra­gione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesisten­za del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istrut­torio, grava sul contribuente la prova contraria 

Corte di Cassazione sentenza n. 10881 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l’eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un ‘eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico

In tema di contenzioso tributario,  il divieto di proporre nuove  eccezioni  in appello,  posto dal  D.Lgs.  31 dicembre  1992,  n.  546, art.  57,  comma  2,  riguarda  l'eccezione  in  senso  tecnico,  ossia  lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni diret­te a contestare la fondatezza di un 'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico

Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex ar:tt.41 CDFUE e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri­ cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all’art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis,  anche presso l’ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l’Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l’identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione

In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex ar:tt.41 CDFUE e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri­ cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis,  anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione

Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 – In  tema  di imposte  sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che  si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna  valutazione  in  termini  di  utilità (anche  solo  potenziale  o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo  rilevanza  la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza  è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro,  l’onere  di  provare  e  documentare l’imponibile maturato e dunque l’esistenza e la  natura  del  costo,  i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul  contribuente

In  tema  di imposte  sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che  si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna  valutazione  in  termini  di  utilità (anche  solo  potenziale  o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo  rilevanza  la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza  è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro,  l'onere  di  provare  e  documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la  natura  del  costo,  i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul  contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 10872 depositata il 4 aprile 2022 – In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca che l’acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell’atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell’assolvimento dell’onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l’azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato

In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca che l'acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell'atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell'assolvimento dell'onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l'azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato

Corte di Cassazione sentenza n. 10774 depositata il 4 aprile 2022 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento  dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento  dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità

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