cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29856 – L’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio; pertanto può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già fomiti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia e sempre che la parte su cui ricade l’onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall’essere i documenti in possesso dell’altra parte o di terzi

L'art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma gli attribuisce solamente un potere istruttorio in funzione integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio; pertanto può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già fomiti dalle parti e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia e sempre che la parte su cui ricade l'onere della prova non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita ma questa risulti piuttosto ostacolata dall'essere i documenti in possesso dell'altra parte o di terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29995 – Inammissibilità dell’appello presentato successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29995 Tributi - Contenzioso tributario - Appello presentato successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto estinto - Inammissibilità dell’appello - Cassazione d’ufficio della sentenza d’appello Rilevato che 1.con sentenza n. 8803/03/14 del 15/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29831 – In tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

In tema di accertamento dei redditi, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29548 – In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale

In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale. Ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29497 – In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 2017, mentre ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione dei ricorsi la sospensione semestrale del termine per impugnare, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente per tutte le parti in causa e quindi anche per l’amministrazione finanziaria, purché la lite rientri fra quelle definibili e purché il termine per impugnare spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017

In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 2017, mentre ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione dei ricorsi la sospensione semestrale del termine per impugnare, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente per tutte le parti in causa e quindi anche per l'amministrazione finanziaria, purché la lite rientri fra quelle definibili e purché il termine per impugnare spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29443 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre ciò non avviene per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre ciò non avviene per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29136 – Notifica dell’avviso di accertamento al legale rappresentante della società che opera come rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA della società accertata

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29136 Tributi - IVA - Notifica dell’avviso di accertamento al legale rappresentante della società che opera come rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA della società accertata - Ritualità della notifica - Legittimità Rilevato che - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29692 – La trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza in tal senso di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una nullità processuale che, pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l’appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia

La trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza in tal senso di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una nullità processuale che, pur travolgendo la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la retrocessione del processo al primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 546 cit., e costituendo l’appello, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia

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