cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4331 – Associazione sportiva dilettantistica e disconoscimento del regime agevolativo – Natura commerciale dell’attività

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4331 Tributi - Accertamento - Associazione sportiva dilettantistica - Disconoscimento del regime agevolativo - Natura commerciale dell’attività - Elementi di fatto rilevati in sede di verifica - Onere di prova contraria Rilevato in fatto B.S., in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. W.C., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4144 – In tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”

In tema di agevolazioni tributarie, l'attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici "prima casa"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4137 – La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all’1.1.2002, in caso di successiva vendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo “svantaggio” di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un’imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere solo nel caso dell’insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso

La sostituzione, in luogo del costo o valore di acquisto, del valore così determinato sulla base di una perizia giurata di stima ha, dunque, il vantaggio di affrancare dalle plusvalenze latenti maturate fino all'1.1.2002, in caso di successiva vendita, la base imponibile da assoggettare a tassazione e lo "svantaggio" di imporre al soggetto che si avvale di tale meccanismo il pagamento di un'imposta che sostituisce quella che avrebbe dovuto assolvere solo nel caso dell'insorgenza del presupposto impositivo che, rispetto alle plusvalenze immobiliari, è rappresentato da una fattispecie traslativa a titolo oneroso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3986 – Per i trust la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione

Per i trust la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 342 – In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4010 – In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidatone emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registratone, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercito delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidatone emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registratone, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercito delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4009 – La rinuncia al ricorso non è stata sottoscritta dalla parte ed il difensore non risulta munito di mandato speciale, pertanto neppure tale rinuncia può produrre l’effetto di estinzione del processo, ma, essendo stato chiaramente esplicitato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione

La rinuncia al ricorso non è stata sottoscritta dalla parte ed il difensore non risulta munito di mandato speciale, pertanto neppure tale rinuncia può produrre l'effetto di estinzione del processo, ma, essendo stato chiaramente esplicitato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4006 – Stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio

Stante l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non vi è luogo all'uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l'obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio

Torna in cima