COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 12993 depositata il 21 novembre 2022 – In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 866 depositata il 17 novembre 2022 – I benefici fiscali previsti dalla c.d. Tremonti Ambiente, ivi compresi quelli stabiliti dall’art. 6 L. 388/2000, spettano anche nel caso in cui i relativi adempimenti formali siano effettuati tardivamente come la presentazione della dichiarazione integrativa

I benefici fiscali previsti dalla c.d. Tremonti Ambiente, ivi compresi quelli stabiliti dall'art. 6 L. 388/2000, spettano anche nel caso in cui i relativi adempimenti formali siano effettuati tardivamente come la presentazione della dichiarazione integrativa

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 239 depositata il 16 novembre 2022 – In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione

In tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad es. la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 1038 depositata il 15 novembre 2022 – Nelle polizze unit linked (o Key Man), caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento

Nelle polizze unit linked (o Key Man), caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 3, sentenza n. 1233 depositata l’ 11 novembre 2022 – Nel processo tributario l’estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Nel processo tributario l'estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate". Ne discende che i soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 7, sentenza n. 7295 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, deriva dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dall’inclusione dello stesso nel perimetro di intervento consortile

In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, deriva dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e dall'inclusione dello stesso nel perimetro di intervento consortile

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 4 sentenza n. 7292 depositata l’ 11 novembre 2022 – Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative

Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pur è d'obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4382 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell’invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione

In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell'invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione

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