COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4311 depositata il 16 luglio 2019 – Legittimità dell’Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili Civili), la cui determinazione è demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale, atteso che la Direttiva 30/2002/CE, prevede norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del rumore negli aeroporti

Legittimità dell'Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili Civili), la cui determinazione è demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale, atteso che la Direttiva 30/2002/CE, prevede norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del rumore negli aeroporti

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4308 depositata il 16 luglio 2019 – La compensazione delle spese legali è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

La compensazione delle spese legali è possibile solo in caso soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando ricorrono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4309 depositata il 16 luglio 2019 – E’ legittima l’istituzione della Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili Civili (IRESA), la cui determinazione è demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale, considerato che la Direttiva 30/2002/CE, prevede norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del rumore negli aeroporti, non pone precisi e dettagliati obblighi o diritti, limitandosi a prefigurare le finalità di ridurre minore negli aeroporti

E' legittima l'istituzione della Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili Civili (IRESA), la cui determinazione è demandata alla discrezionalità della singola legislazione nazionale, considerato che la Direttiva 30/2002/CE, prevede norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative finalizzate al contenimento del rumore negli aeroporti, non pone precisi e dettagliati obblighi o diritti, limitandosi a prefigurare le finalità di ridurre minore negli aeroporti

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XVIII sentenza n. 4350 depositata il 16 luglio 2019 – E’ legittima la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria qualora le cartelle di pagamento sottese validamente notificate non sono state impugnate entro i termini. Per cui al contribuente è preclusa la possibilità di formulare eccezioni oltre che relativamente agli atti presupposti anche in ordine alla maturazione di termini prescrizionali e di decadenza

E' legittima la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria qualora le cartelle di pagamento sottese validamente notificate non sono state impugnate entro i termini. Per cui al contribuente è preclusa la possibilità di formulare eccezioni oltre che relativamente agli atti presupposti anche in ordine alla maturazione di termini prescrizionali e di decadenza

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4338 depositata il 16 luglio 2019 – La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4341 depositata il 16 luglio 2019 – In tema di accertamento a seguito di verbale di constatazione, il raddoppio dei termini per la notifica consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale. In altri termini, unica condizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è la constatazione dell’esistenza di una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia di reato tributario

In tema di accertamento a seguito di verbale di constatazione, il raddoppio dei termini per la notifica consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale. In altri termini, unica condizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è la constatazione dell'esistenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia di reato tributario

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4330 depositata il 16 luglio 2019 – Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio

Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio

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