COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VICENZA – Ordinanza 11 ottobre 2017 – Non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005 per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE VICENZA - Ordinanza 11 ottobre 2017 Imposte e tasse - Previdenza complementare - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che, sino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa. - Decreto legislativo 5 [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ENNA – Sentenza 14 gennaio 2019, n. 8 – Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, il fatto noto, da cui si parte, deve avere un grado di certezza tale da apparire indubitabile ed incontestabile

L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a situazioni limitate e non possono rientrarvi elementi valutativi come la dose di caffè per una tazzina o la percentuale di ricarico. Non si possono reputare tra i fatti noti o di comune esperienza, da intendere come quella di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche soltanto la pratica di determinate situazioni.

Commissione Tributaria Provinciale di Novara sezione 2 sentenza n. 191 depositata il 13 novembre 2018 – L’avvio del processo con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire al regime ordinario del processo telematico

La possibilità del tutto temporanea e transitoria concessa di avviare il processo telematico con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire sin d'ora al regime ordinario del telematico. Ove poi i ricorrenti lamentassero di non poter allo stato visionare il fascicolo telematico ben potranno richiedere, con l'apposita istanza di accesso agli atti, alla segreteria di stampare copia del fascicolo dell'Agenzia.

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo Sez. 7 sentenza n. 1081 depositata il 15 novembre 2018 – In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è semestrale per le sentenze pubblicate dopo l’1 gennaio 2016

In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è disciplinato dall'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, che testualmente dispone: «Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili». Il termine di un anno, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato ridotto a quello di sei mesi dal d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma l, lett. bb); termine questo immediatamente applicabile con decorrenza dal l° gennaio 2016, in forza dell'art. 12, comma l, dello stesso d.lgs., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 1 sentenza n. 10094 depositata il 16 novembre 2018 – In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

in tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 8 sentenza n. 1827 depositata il 15 ottobre 2018 – La nuova previsione dell’art. 20 ha certamente un carattere del tutto innovativo, e non già meramente interpretativo, rispetto alla previgente versione, propria alla stregua della sua lettera e della sua corretta interpretazione, come dianzi indicata.

la nuova previsione dell'art. 20 ha certamente un carattere del tutto innovativo, e non già meramente interpretativo, rispetto alla previgente versione, propria alla stregua della sua lettera e della sua corretta interpretazione, come dianzi indicata.

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte Sezione 6 sentenza n. 1698 depositata il 25 ottobre 2018 – Il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/73

il disconoscimento della detrazione IRPEF per gli interventi di risparmio energetico deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/73

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