COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 4130 – La cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione

Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute. "

Il modello 770 può essere emendato in sede di contenzioso – Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 4503 del 2017

Nel rispetto dei principi della capacità contributiva, va riconosciuta al contribuente la possibilità in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori di fatto e di diritto, commessi nella sua redazione, trattandosi di mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione di nuovi elementi di conoscenza, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 commi 8 e 8-bis DPR 322/88, quest’ultima, norma in materia di accertamento e riscossione di carattere amministrativo, ben diversa dalle norme che governano il processo tributario (Cass. n. 21740/2015 e n. 373/2016)”.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINICALE MILANO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 3870 – Nullità degli atti di ingiunzione per mancata indicazione della qualifica della persona a cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento

Nullità degli avvisi sopra citati poiché nelle relative relate di notifica non vi è l'indicazione della qualifica della persona che ha firmato per ricevuta le predette relate. Vale a dire che dagli atti prodotti dal Comune e dalle predette relate non emerge la prova che gli avvisi siano stati notificati al ricorrente e che pertanto lo stesso sia stato posto in condizione di difendersi e di impugnarli Pertanto dalla dichiarazione di nullità degli avvisi presupposti deriva la nullità dell'ingiunzione impugnata

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ROMA – Sentenza 24 settembre 2018, n. 16264 – Avviso bonario – Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa

in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 11 sentenza n. 7475 depositata il 5 settembre 2018

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 11 sentenza n. 7475 depositata il 5 settembre 2018 La proprietà di un immobile non abitabile non esclude dall’agevolazione per l’acquisto di prima casa L’agevolazione per l’acquisto della prima casa va riconosciuto al contribuente già proprietario di altro immobile che, per le sue oggettive ed incontestate caratteristiche dimensionali [...]

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