DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30594 – Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l’efficacia della dichiarazione in esame, l’autentica del difensore

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l'efficacia della dichiarazione in esame, l'autentica del difensore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30542 – La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire (che di per sé è rilevabile d’ufficio, anche in questa sede di legittimità) ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti

La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire (che di per sé è rilevabile d'ufficio, anche in questa sede di legittimità) ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30640 – In base all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. non può essere proposto ricorso per cassazione invocando l’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. nel caso in cui con la sentenza di appello sia stata confermata la decisione di primo grado. La censura, ove proposta, per poter superare il vaglio di ammissibilità deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

In base all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. non può essere proposto ricorso per cassazione invocando l'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. nel caso in cui con la sentenza di appello sia stata confermata la decisione di primo grado. La censura, ove proposta, per poter superare il vaglio di ammissibilità deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 30167 – Il giudice, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina – in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi – la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica

Il giudice, una volta accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina - in simmetria col regime dei licenziamenti soggettivi - la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29763 – L’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa

L'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409 – E possibile chiedere la revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. se il provvedimento è affetto da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. ed ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., per i motivi indicati dall’art. 395 primo comma nn.1, 2, 3 e 6 c.p.c. nel caso in cui la Corte abbia deciso nel merito

E possibile chiedere la revocazione della sentenza o dell'ordinanza della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. se il provvedimento è affetto da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 391 ter c.p.c., per i motivi indicati dall'art. 395 primo comma nn.1, 2, 3 e 6 c.p.c. nel caso in cui la Corte abbia deciso nel merito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30264 – Il disposto dell’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto

Il disposto dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto

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