DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31150 – Per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

Per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31196 – La censura è inammissibile qualora il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l’esistenza di una transazione mai impugnata trascuri di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione sia stata oggetto di contestazione

La censura è inammissibile qualora il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l'esistenza di una transazione mai impugnata trascuri di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione sia stata oggetto di contestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 31044 – In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell’art. 360 n. 5 cpc, nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell'art. 360 n. 5 cpc, nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30950 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30519 – Nell’ipotesi di disconoscimento disciplinata dall’art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l’onere di chiederne la verificazione. In difetto di tale istanza, il documento ritualmente disconosciuto non potrebbe essere assunto a fondamento della decisione. La contestazione dev’essere immediata e deve avvenire non oltre la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione e lo stesso non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena d’inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale

Nell'ipotesi di disconoscimento disciplinata dall'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l'onere di chiederne la verificazione. In difetto di tale istanza, il documento ritualmente disconosciuto non potrebbe essere assunto a fondamento della decisione. La contestazione dev'essere immediata e deve avvenire non oltre la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione e lo stesso non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30849 – L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo

L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30558 – Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l’esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30527 – Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata

Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata

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