DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4358 depositata il 19 febbraio 2024 – La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4344 depositata il 19 febbraio 2024 – I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4626 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato configura una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo

In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato configura una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo

Le spese giudiziali non possono essere liquidate globalmente ma vanno specificate le voci e gli importi considerati

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4626 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo in tema di indennità per contratti di lavoro a tempo determinato con apposizione del termine nullo, ha  ribadito il principio di diritto secondo cui "... La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta globalmente per spese, competenze e onorari, perché [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6324 depositata il 13 febbraio 2024 – Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello “non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione del le difformi conclusioni

Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello "non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione del le difformi conclusioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3854 depositata il 12 febbraio 2024 – La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3852 depositata il 12 febbraio 2024 – L’errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui questa Corte sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, laddove non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso

L'errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui questa Corte sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, laddove non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6780 depositata il 15 febbraio 2024 – Nei procedimenti per reati colposi, difatti, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice, qualora l’imputato, come nella specie, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell’addebito

Nei procedimenti per reati colposi, difatti, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice, qualora l'imputato, come nella specie, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell'addebito

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