CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3852 depositata il 12 febbraio 2024 – L’errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui questa Corte sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, laddove non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso