IVA

Nota di variazione IVA possibile l’emissione anche per il contribuente che non si sia insinuato nella procedura concorsuale

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. C-146/19 depositata l' 11 giugno 2020 chiamata dal giudice sloveno sulla corretta interpretazione dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA ha statuito che "osta ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14031 – Non sono imponibili le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi

Non sono imponibili le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14055 – L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.

L'omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell'anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 luglio 2020, n. C-231/19 – Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13844 – In tema d’IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una “frode carosello”, essa ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 18, sentenza n. 2195 depositata il 5 marzo 2020 – In virtù del principio europeo secondo il quale nell’eventualità di versamenti di acconti sul prezzo, l’IVA è immediatamente esigibile soltanto nel caso in cui le future cessioni o prestazioni siano già conosciute e, dunque, esclusivamente quando i beni e servizi siano già specificatamente individuati

In virtù del principio europeo secondo il quale nell’eventualità di versamenti di acconti sul prezzo, l’IVA è immediatamente esigibile soltanto nel caso in cui le future cessioni o prestazioni siano già conosciute e, dunque, esclusivamente quando i beni e servizi siano già specificatamente individuati

Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 32 depositata il 24 febbraio 2020 – Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale

Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13698 – In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo

In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo

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