CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15897 – L’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che l’operazione è intervenuta tra soggetti diversi e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A., anche se non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole
L'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che l'operazione è intervenuta tra soggetti diversi e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A., anche se non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati che non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato per essere commercializzati sono, ai fini delle imposte dirette, deducibili