IVA

CORTE di GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. C-616/21 30 marzo 2023 – L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici.

CORTE di GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. C-612/21 del 30 marzo 2023 – Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 la fornitura e l’installazione di impianti di fonti di energie rinnovabili da parte di un comune, per il tramite di un’impresa, a favore dei propri residenti proprietari che hanno manifestato l’intenzione di dotarsi di tali impianti, non costituisce una cessione di beni e una prestazione di servizi assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, allorché un’attività del genere non è diretta all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità e dà luogo, da parte di tali residenti, solo ad un pagamento che copre al massimo un quarto delle spese sostenute, mentre il saldo è finanziato da fondi pubblici

Fondi pensione – Esternalizzazione funzioni fondamentali – Esenzione IVA – Recupero IVA medio tempore applicata – Mancata tempestiva emissione note di variazione – Rimborso ex articolo 30-ter – Risposta n. 269 del 30 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 269 del 30 marzo 2023 Fondi pensione - Esternalizzazione funzioni fondamentali - Esenzione IVA - Recupero IVA medio tempore applicata - Mancata tempestiva emissione note di variazione - Rimborso ex articolo 30-ter Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (di seguito, ''Istante'' [...]

IVA – Note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti ex articolo 169-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Articolo 26, comma 2, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 268 del 29 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 268 del 29 marzo 2023 IVA - Note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti ex articolo 169-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo 26, comma 2, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il [...]

IVA non dovuta per aliquota errata in mancanza del danno erariale – Corte di giustizia UE con la sentenza depositata l’ 8 dicembre 2022 nella causa C-378/21

La Corte di giustizia UE con la sentenza depositata l' 8 dicembre 2022 nella causa C-378/21 ha statuito che " ... L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, deve essere interpretato nel senso [...]

Corte di Giustizia UE sentenza depositata l’8 dicembre 2022 – Causa C-378/21 – Un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte

Un soggetto passivo, il quale abbia prestato un servizio e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito fiscale in quanto i destinatari di tale servizio sono esclusivamente consumatori finali non legittimati alla detrazione dell’IVA pagata a monte

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