CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34612 – In tema di Iva, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10, 1 comma, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633/72 concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell’ente erogante, poiché il relativo accertamento può essere rimesso al giudice del caso concreto
In tema di Iva, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, 1 comma, n. 27 ter, del d.P.R. n. 633/72 concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell'ente erogante, poiché il relativo accertamento può essere rimesso al giudice del caso concreto; né osta all'operatività dell'esenzione la natura societaria dell'ente, giacché, alla luce della giurisprudenza unionale, la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo stato membro» non esclude enti privati che perseguano fini di lucro