CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2018, n. 17873 – In tema di formazione del contratto, l’accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell’altro
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 luglio 2018, n. 17873 Appalto per servizi di pulizia industriale - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Assenza di un formale atto di assunzione - Variazione dell'orario di lavoro - Comunicazione Rilevato che 1. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta da C. C. nei [...]