PENSIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 novembre 2021, n. 31454 – In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata”

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31754 – Quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall’art. 22, cit., e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit., la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità della professione per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione

Quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione prevista dall'art. 22, cit., e l'interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 17 e 23, l. n. 576/1980, cit., la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità della professione per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31197 – La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento

La regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento

INPS – Circolare 29 ottobre 2021, n. 163 – Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

INPS - Circolare 29 ottobre 2021, n. 163 Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 SOMMARIO: Con la presente circolare [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30329 – In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30141 – La decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l’art. 47 citato, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura

La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29362 – Il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all’esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l’erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa

Il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all'esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l'erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.

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