PROCEDURE CONCORSUALI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17216 – L’esigenza che alla data del fallimento consti un’esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d’ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare

L'esigenza che alla data del fallimento consti un'esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16775 – Il tribunale, benché tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico

Il tribunale, benché tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2021, n. 15789 – In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 l. fall. comporta che, a seguito della chiusura della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse

In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l. fall. comporta che, a seguito della chiusura della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15390 – La società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere

La società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13221 – La mancata iscrizione della causa di cessazione è inopponibile alla società ma non al dimissionario il quale giammai potrebbe rispondere di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, ancorché appunto non iscritte nel registro delle imprese

La mancata iscrizione della causa di cessazione è inopponibile alla società ma non al dimissionario il quale giammai potrebbe rispondere di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, ancorché appunto non iscritte nel registro delle imprese

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 maggio 2021, n. 13540 – In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro

In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12735 – L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4 legge fall.

L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, comma 1 e 4 legge fall. La produzione in giudizio di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25980 depositata il 17 ottobre 2018 – E’ esclusa l’estensione della responsabilità all’amministratore cessato – che è in ogni caso per fatto proprio, anche quando consista in omessa vigilanza (culpa in vigilando) – a comportamenti messi in atto da altri amministratori in epoca successiva, sol perché la società, attraverso il competente organo – e non l’amministratore dimissionario – abbia omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità. Sul punto, è appena il caso di notare che la legge non impone alcuna prescrizione all’amministratore cessante

E' esclusa l'estensione della responsabilità all'amministratore cessato - che è in ogni caso per fatto proprio, anche quando consista in omessa vigilanza (culpa in vigilando) - a comportamenti messi in atto da altri amministratori in epoca successiva, sol perché la società, attraverso il competente organo - e non l'amministratore dimissionario - abbia omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità. Sul punto, è appena il caso di notare che la legge non impone alcuna prescrizione all'amministratore cessante

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