processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3118 depositata il 2 febbraio 2023 – La eventuale violazione del diritto di difesa non comporta, per il principio di effettività, che una decisione adottata in spregio dei diritti della difesa venga annullata in ogni caso, ma solo laddove detta violazione avrebbe eziologicamente determinato l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo, ciò si verifica ove il contribuente illustri come e in che termini, in mancanza di detta irregolarità e della conseguente compressione del diritto di difesa, il procedimento amministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse stato rispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (cd. «prova di resistenza»)

La eventuale violazione del diritto di difesa non comporta, per il principio di effettività, che una decisione adottata in spregio dei diritti della difesa venga annullata in ogni caso, ma solo laddove detta violazione avrebbe eziologicamente determinato l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo, ciò si verifica ove il contribuente illustri come e in che termini, in mancanza di detta irregolarità e della conseguente compressione del diritto di difesa, il procedimento amministrativo, nel caso in cui il diritto di difesa fosse stato rispettato, sarebbe potuto giungere a un risultato diverso (cd. «prova di resistenza»)

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2880 depositata il 31 gennaio 2023 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Corte di Cassazione sentenza n. 32905 depositata l’ 8 novembre 2022 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Corte di Cassazione sentenza n. 32904 depositata l’ 8 novembre 2022 – La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

Corte di Cassazione ordinanza n. 32900 depositata l’ 8 novembre 2022 – In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l’operazione posta in essere, l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l’intero ammontare versato

In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l’operazione posta in essere, l’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l’intero ammontare versato

Corte di Cassazione sentenza n. 32897 depositata l’ 8 novembre 2022 – La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato

La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato

Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l’ 8 novembre 2022 – Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Per il perfezionamento della notifica diretta eseguita a mezzo servizio postale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione

Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Per il perfezionamento della notifica diretta eseguita a mezzo servizio postale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2585 depositata il 27 gennaio 2023 – Incorre nel vizio della motivazione apparente, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del Listino e della attendibilità dei valori in esso esposti; omettendo del tutto di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, soprattutto alla luce delle doglianze mosse dalla contribuente e trascurando di argomentare in merito alle circostanze dedotte dalla società al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda

Incorre nel vizio della motivazione apparente, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del Listino e della attendibilità dei valori in esso esposti; omettendo del tutto di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, soprattutto alla luce delle doglianze mosse dalla contribuente e trascurando di argomentare in merito alle circostanze dedotte dalla società al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda

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