processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 33064 depositata il 9 novembre 2022 – In tema di dazi doganali relativi a carburante, il ” serbatoio normale” di cui all’art. 107, 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 proc. civ.

In tema di dazi doganali relativi a carburante, il " serbatoio normale" di cui all'art. 107, 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 32913 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. quando la motivazione é inidonea ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello. In particolare quando conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem e non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi

Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. quando la motivazione é inidonea ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell'appello. In particolare quando conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem e non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3456 depositata il 3 febbraio 2023 – L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3277 depositata il 2 febbraio 2023 – Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c.

Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3460 depositata il 3 febbraio 2023 – L’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità. L’errore deve consistere, tra l’altro, in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile

L’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità. L'errore deve consistere, tra l’altro, in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2852 depositata il 31 gennaio 2023 – La revocazione delle sentenze pronunciate dal giudice tributario è ammissibile anche nel caso di contrasto con un precedente giudicato, ai sensi dell’art. 395, numero 5, c.p.c., poiché, là dove l’art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, menziona gli accertamenti di fatto, intende riferirsi anche allo specifico motivo di revocazione costituito dall’errore (revocatorio) sul “fatto” dell’esistenza di un precedente giudicato esterno formatosi tra le stesse parti

La revocazione delle sentenze pronunciate dal giudice tributario è ammissibile anche nel caso di contrasto con un precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395, numero 5, c.p.c., poiché, là dove l'art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, menziona gli accertamenti di fatto, intende riferirsi anche allo specifico motivo di revocazione costituito dall'errore (revocatorio) sul "fatto" dell'esistenza di un precedente giudicato esterno formatosi tra le stesse parti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2763 depositata il 30 gennaio 2023 – Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prima cura il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi d’appello. L’anomala motivazione che rende nulla la sentenza si sostanzia nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza della motivazione

Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado quando la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prima cura il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi d’appello. L'anomala motivazione che rende nulla la sentenza si sostanzia nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza della motivazione

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