processo tributario

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2773 depositata il 30 gennaio 2023 – La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2771 depositata il 30 gennaio 2023 – L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione sentenza n. 32778 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l’errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell’avere negato l’esistenza di un documento o di un elemento di esso, l’onere di provare che quell’atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell’udienza di discussione, grava sull’originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l’atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso

Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere negato l'esistenza di un documento o di un elemento di esso, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso

Corte di Cassazione sentenza n. 32777 depositata l’ 8 novembre 2022 – Costituisce regola di settore relativa al sistema delle impugnazioni la disciplina posta dall’art. 327 c.p.c., il quale espressamente prevede che l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei n ° 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; così individuando la decorrenza del termine nella pubblicazione e non anche nella comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza

Costituisce regola di settore relativa al sistema delle impugnazioni la disciplina posta dall'art. 327 c.p.c., il quale espressamente prevede che l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei n ° 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; così individuando la decorrenza del termine nella pubblicazione e non anche nella comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 32762 depositata il 7 novembre 2022 – In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, come nel caso in esame (circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della richiesta esenzione fiscale) atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza

In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, come nel caso in esame (circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della richiesta esenzione fiscale) atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 32754 depositata il 7 novembre 2022 – In sede di legittimità al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello

In sede di legittimità al fine di evitare la dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello

Corte di Cassazione ordinanza n. 32747 depositata il 7 novembre 2022 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2378 depositata il 25 gennaio 2023 – Le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui al più volte citato d.l. n. 119/2018

Le somme relative escono dal contenzioso, divenendo definitivamente irripetibili, ma restano sempre somme corrisposte in ragione ed in costanza della controversia che si vuole definire con la procedura di cui al più volte citato d.l. n. 119/2018.

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