processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 13235 depositata il 28 aprile 2022 – In tema di   deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR (come di detrazione dell’Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) spetta al  contribuente tenere regolarmente le scritture contabili e le fatture, che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, ed all’amministrazione dimostrare, attraverso  la  prova  logica  (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con  indizi  integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione, essendo il contribuente nuovamente chiamato a fornire la prova contraria nel caso in cui l’ufficio abbia assolto al proprio onere  probatorio 

In tema di   deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR (come di detrazione dell'Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) spetta al  contribuente tenere regolarmente le scritture contabili e le fatture, che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, ed all'amministrazione dimostrare, attraverso  la  prova  logica  (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con  indizi  integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, essendo il contribuente nuovamente chiamato a fornire la prova contraria nel caso in cui l'ufficio abbia assolto al proprio onere  probatorio 

Corte di Cassazione ordinanza n. 13223 depositata il 27 aprile 2022 – In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 13217 depositata il 27 aprile 2022 – Incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, se deduce per la prima volta in appello le eccezioni in senso tecnico, ossia gli strumenti processuali diretti a fare valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Non incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni in appello quando addotto un ulteriore argomento a sostegno della propria tesi; si tratta di una “mera difesa”, dello sviluppo dell’originaria linea difensiva

Incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, se deduce per la prima volta in appello le eccezioni in senso tecnico, ossia gli strumenti processuali diretti a fare valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Non incorre nel divieto di proporre nuove eccezioni in appello quando addotto un ulteriore argomento a sostegno della propria tesi; si tratta di una “mera difesa”, dello sviluppo dell’originaria linea difensiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 13212 depositata il 27 aprile 2022 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.

Corte di Cassazione ordinanza n. 13084 depositata il 27 aprile 2022 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa  è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica  valutazione  del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa  è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica  valutazione  del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 13078 depositata il 26 aprile 2022 – La carenza dell’ interesse richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda , e può quindi essere rilevato d’ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l’effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata

La carenza dell’ interesse richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda , e può quindi essere rilevato d'ufficio anche in Sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 13075 depositata il 26 aprile 2022 – Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo

Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l'art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo

Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 – In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato

In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione", ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato

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