processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26299 – Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di irriducibile contraddittorietà e perplessità o incomprensibilità della stessa

Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di irriducibile contraddittorietà e perplessità o incomprensibilità della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26220 – I motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, debbano avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata

I motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, debbano avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 settembre 2021, n. 25804 – Nel contenzioso tributario al contribuente, al pari che all’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità d’introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale. Ciò in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. e 6 CEDU. L’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative, emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente. Ciò al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto. Tuttavia ciò afferisce all’accertamento induttivo cd. Puro

Nel contenzioso tributario al contribuente, al pari che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità d'introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale. Ciò in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. e 6 CEDU. L'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative, emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente. Ciò al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto. Tuttavia ciò afferisce all'accertamento induttivo cd. Puro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25817 – Nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto

Nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell'appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone all'appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2021, n. 26131 – Il giudicato tributario (salvo che il giudizio non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per motivi formali o per vizi di motivazione) è dotato di una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili – nei limiti della «specificità tributaria» – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile

Il giudicato tributario (salvo che il giudizio non si sia risolto nell'annullamento dell'atto per motivi formali o per vizi di motivazione) è dotato di una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili - nei limiti della «specificità tributaria» - da quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato esterno nel processo civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2021, n. 26099 – Il diritto dell’UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento, sia pure con le differenti estensioni “p7m” (CADES) e “pdf” (firma PADES)

Il diritto dell’UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" (CADES) e "pdf" (firma PADES)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25819 – In tema di accertamento, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia solo dimostrando che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine, sicché quando l’Amministrazione individua un contribuente quale autore di un versamento in contanti delle somme risultanti dal conto corrente e si avvalga perciò legittimamente della suddetta presunzione legale relativa

In tema di accertamento, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia solo dimostrando che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine, sicché quando l'Amministrazione individua un contribuente quale autore di un versamento in contanti delle somme risultanti dal conto corrente e si avvalga perciò legittimamente della suddetta presunzione legale relativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25818 – E’ legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

E' legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale

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