processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7211 – In tema di IRAP, il libero professionista, ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività

in tema di IRAP, il libero professionista, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7184 – Nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, sì che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità

Nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, sì che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7180 – La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l’assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia in caso di radicale sua carenza, sia nel caso in cui le argomentazioni in essa estrinsecate siano inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) oppure siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili o nel caso in cui il giudice apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato

La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l'assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia in caso di radicale sua carenza, sia nel caso in cui le argomentazioni in essa estrinsecate siano inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) oppure siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili o nel caso in cui il giudice apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato

CORTE DI CASASZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7193 – Alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell’art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l’inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso

Alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l'inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 7000 – I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6293 – Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile ove il ricorrente non dia contezza di se e in quale sede processuale una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – sia stata trattata, ove tale questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente incorre nell’inammissibilità della questione per novità della censura, dovendo egli allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile ove il ricorrente non dia contezza di se e in quale sede processuale una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - sia stata trattata, ove tale questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente incorre nell'inammissibilità della questione per novità della censura, dovendo egli allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 marzo 2021, n. 6591 – Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di Cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibili il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 397 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrisponderla tra l’indecisione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità

Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di Cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibili il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 397 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrisponderla tra l'indecisione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità

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