processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14951 – In tema di contenzioso tributario, la mancata proposizione dell’appello da parte dell’Ufficio avverso la sentenza che, anche in caso di mancato versamento da parte del contribuente dell’intera somma oggetto della conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia dichiarato l’estinzione del relativo giudizio, impedisce l’iscrizione a ruolo delle somme relative al credito fiscale originario contestato

in tema di contenzioso tributario, la mancata proposizione dell'appello da parte dell'Ufficio avverso la sentenza che, anche in caso di mancato versamento da parte del contribuente dell'intera somma oggetto della conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia dichiarato l'estinzione del relativo giudizio, impedisce l'iscrizione a ruolo delle somme relative al credito fiscale originario contestato, potendo l'Amministrazione finanziaria in tal casoessendosi formato il giudicato sul rapporto giuridico sostanziale controverso- iscrivere a ruolo, in forza del "processo verbale" di conciliazione, solo le diverse somme concordate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14943 – Nel caso in cui – in una causa di valore superiore ad Euro 2.582,28 – la parte, dopo avere proposto personalmente il ricorso, sani l’irritualità del detto ricorso, munendosi di assistenza tecnica, è al primo atto del difensore che vanno ricollegate le prescritte preclusioni processuali

nel caso in cui - in una causa di valore superiore ad Euro 2.582,28 - la parte, dopo avere proposto personalmente il ricorso, sani l'irritualità del detto ricorso, munendosi di assistenza tecnica, è al primo atto del difensore che vanno ricollegate le prescritte preclusioni processuali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16279 – La prescrizione della richiesta di rimborso non costituisce eccezione rilevabile d’ufficio e la tardiva costituzione in giudizio preclude la possibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16279 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Costituzione in giudizio dell’Ufficio - Tardiva - Preclusione ad eccezioni processuali e di merito - Partecipazione all’udienza. - Richiesta di rimborso - Prescrizione - Eccezione rilevabile d’ufficio - Esclusione Rilevato che La società R. di Roma S.p.a. ricorre, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16269 – Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16011 – Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 giugno 2019, n. 15343 – In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 546/1992, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15647 – Nel giudizio tributario d’appello è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento

Nel giudizio tributario d'appello è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il processo tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

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