CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11682 – L’esercizio della scelta di rideterminare il valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, non preclude al contribuente, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore
in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della I. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva