processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12637 depositata l’ 8 maggio 2024 – In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile

In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 – L’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. La disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva

L'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non costituisce abrogazione, neppure implicita, dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria e, precisamente, delle presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., ma detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova, stabilendo che se questa, anche presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, quando ne è onerata, è contraddittoria o insufficiente, allora il giudice deve annullare l’atto impositivo, e allo stesso modo dovrà fare quando addirittura essa manchi, come, invero superfluamente, pure prevede la disposizione in esame. La disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcuna valenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanze probatorie, non ha efficacia retroattiva

Processo tributario: il comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/92 non ha efficacia retroattiva e detta al giudice tributario le regole di valutazione della prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024, intervenendo sul comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 inerente l'obbligo gravante sull'Amministrazione finanziaria in tema di prova, ha ribadito che "... In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, [...]

Processo tributario: conseguenze del mancato deposito contestualmente al ricorso del mandato e vizi dello stesso

Nel processo tributario trova applicazione, per espresso rinvio del comma 10 dell'articolo 12 del codice di procedura tributaria (D. Lgs. n. 546/1992), l'articolo 182 del c.p.c. Nel processo tributario il conferimento dell'incarico di assistenza tecnica è regolato anche dai comma 7 e 7-bis dell'art. 12 del codice di procedura tributaria (D. Lgs. n. 546/1992) che [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 15518 depositata il 4 giugno 2024 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto piche la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto piche la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15044 depositata il 29 maggio 2024 – L’art. 32, comma 1, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51, comma 2, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione legale relativa (“iuris tantum”) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie effettuate dall’ufficio finanziario ed opera unicamente rispetto alle operazioni di versamento nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre vale anche per i prelievi nei riguardi dei soli titolari di reddito d’impresa. Essa è superabile dalla parte privata attraverso la prova contraria consistente nel dimostrare che le operazioni contestate dall’Ufficio sono già incluse nel reddito imponibile dichiarato o risultano fiscalmente irrilevanti

L'art. 32, comma 1, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma 2, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione legale relativa ("iuris tantum") di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie effettuate dall'ufficio finanziario ed opera unicamente rispetto alle operazioni di versamento nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre vale anche per i prelievi nei riguardi dei soli titolari di reddito d'impresa. Essa è superabile dalla parte privata attraverso la prova contraria consistente nel dimostrare che le operazioni contestate dall'Ufficio sono già incluse nel reddito imponibile dichiarato o risultano fiscalmente irrilevanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15519 depositata il 4 giugno 2024 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15055 depositata il 29 maggio 2024 – Non sono vietate in appello le variazioni puramente quantitative e adeguative del “”petitum”, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, in quanto esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte

Non sono vietate in appello le variazioni puramente quantitative e adeguative del ""petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, in quanto esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte

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