processo tributario

Processo tributario: atto impositivo notificato a mezzo posta, in assenza temporanea del destinatario, si perfeziona dopo 10 giorni dall’avviso di giacenza

In ordine al perfezionamento della notifica degli atti impositivi di natura tributari, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ritenuto che in caso di assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata e valida ai fini decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, anche se il destinatario non abbia ritirato il plico presso l'ufficio postale. [...]

Processo Tributario Telematico (PTT) mancata sottoscrizione del ricorso: ammissibile se è possibile determinare con certezza la paternità dell’atto anche con altri mezzi

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 6477 depositata il 12 marzo 2024, intervenendo in tema di sottoscrizione del ricorso, ha statuito che, in continuità con quanto è stato deciso con la sentenza a Sez. U.,  n. 22438 del 24 settembre 2018, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 1033 depositata il 15 dicembre 2023 – Il giudicato penale non esplica efficacia vincolante nel processo tributario. In quest’ultimo, infatti, da un lato vigono limitazioni alla prova e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, benché i fatti accertati in sede penale siano identici a quelli per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento, gli stessi non hanno autonoma potestà nel separato giudizio tributario. In base a tali principi, più volte fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità

Il giudicato penale non esplica efficacia vincolante nel processo tributario. In quest’ultimo, infatti, da un lato vigono limitazioni alla prova e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, benché i fatti accertati in sede penale siano identici a quelli per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento, gli stessi non hanno autonoma potestà nel separato giudizio tributario. In base a tali principi, più volte fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15006 depositata il 29 maggio 2024 – Il giudice nazionale, in relazione all’esigenza di ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di stato, non contrastata dalla necessità di tutela della certezza del diritto o di un legittimo affidamento o ancora di impossibilità di esecuzione, deve disapplicare la disposizione di cui all’art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell’accertamento fiscale, e pertanto deve ritenere la legittimità di un recupero anche frazionato dell’aiuto, purché l’amministrazione giunga all’obbiettivo del rispetto della normativa di cui all’art. 289 TFUE.

Il giudice nazionale, in relazione all'esigenza di ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di stato, non contrastata dalla necessità di tutela della certezza del diritto o di un legittimo affidamento o ancora di impossibilità di esecuzione, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis, d.p.r. n. 600/1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, e pertanto deve ritenere la legittimità di un recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'amministrazione giunga all'obbiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6477 depositata il 12 marzo 2024 – In continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità

In continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15059 depositata il 29 maggio 2024 – Si definisce “apparente” la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Si definisce "apparente" la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l'iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell'interprete, al quale non può essere lasciato il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14868 depositata il 28 maggio 2024 – Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. Infatti, l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. Infatti, l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità

Torna in cima