tributi locali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 giugno 2020, n. 11832 – Al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area (asseritamente) pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità

Al contribuente che non abbia evidenziato nella denuncia l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area (asseritamente) pertinenziale viene tassata deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Pertanto l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12303 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12302 – In materia di tassa sui rifiuti, il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni

In materia di tassa sui rifiuti, il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2020, n. 11612 – In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo

In tema di ICI, il trattamento agevolato di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 giugno 2020, n. 11336 – In materia di tassa sui rifiuti, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni »

In materia di tassa sui rifiuti, il tributo « è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni »

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2020, n. 11218 – La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni, potendo ritenersi sussistente tale vizio solo qualora risulti che la differenza non sia giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio all’interno di ciascuna categoria.

La previsione nelle delibere comunali di tariffe molto più alte per gli alberghi rispetto a quelle stabilite per le civili abitazioni non costituisce di per sé ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto della notoria maggiore capacità di produrre rifiuti degli alberghi rispetto alle civili abitazioni, potendo ritenersi sussistente tale vizio solo qualora risulti che la differenza non sia giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio all'interno di ciascuna categoria.

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 giugno 2020 – Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 giugno 2020 Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2020 per i fabbricati a valore contabile Articolo 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2020, per la determinazione del valore [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 25 maggio 2020, n. 337 – IMU, la “frattura del rapporto di convivenza” tra i coniugi, da intendersi come equipollente alla “frattura del rapporto coniugale”, ossia quella situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale

IMU, la "frattura del rapporto di convivenza" tra i coniugi, da intendersi come equipollente alla "frattura del rapporto coniugale", ossia quella situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale

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