La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20482 del 06 settembre 2013 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente affermando che costituisce ius receptum che “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione dì quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d’acconto”.
Gli Ermellini nel caso di specie hanno respinto il ricorso di un lavoratore che aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso riguardante la trattenuta IRPEF operata dal datore di lavoro sulla somma alla quale quest’ultimo era stato condannato, a seguito di licenziamento illegittimo, quale risarcimento del danno ex art. 18 della Legge n. 300/1970.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del risarcimento, sottoposta a tassazione, del danno per licenziamento illegittimo. Il dipendente aveva richiesto con apposita istanza il rimborso delle imposte trattenute. L’Amministrazione finanziare respinge la richiesta di rimborso del dipendente ed il contribuente propone ricorso avverso il diniego. Il ricorso del lavoratore, accolto in prima istanza dalla Commissione Tributaria Provinciale, è stato successivamente respinto in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale. Secondo i giudici d’appello con la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento era stato risarcito un lucro cessante, che come tale costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF, secondo la previsione dell’art. 6, comma 2 del D.p.r. n. 917/1986.
Su ricorso per cassazione presentato dal lavoratore, la suprema Corte si è pronunciata confermando in pieno la decisione dei giudici di appello, in ragione del principio secondo cui:
- il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;
- sulle indennità e sulle somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché a somme e valori, comunque percepiti anche se a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, la tassazione è applicata separatamente.
Sulla base di tali considerazioni i giudici di legittimità hanno dunque stabilito che il datore di lavoro ha correttamente operato le ritenute sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento per l’illegittimo licenziamento e che nessun rimborso è dovuto al lavoratore.
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