Trasferimento del dipendente diversamente abile e tutela ex art. 33 L. 104/92 - Cassazione sentenza n. 24775 del 2013La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24775 depositata il 5 novembre 2013 intervenendo in tema di risoluzione del rapporto ha precisato che “Il diritto della persona handicappata di non essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, non è invece attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro”.

La vicenda ha visto protagonista un dipendente diversamente abile addetta alla reception, in altro luogo di lavoro per incompatibilità ambientale derivante dalla situazione di contrasto con gli altri colleghi di lavoro.

Il dipendente ricorreva al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, contro il provvedimento di trasferimento chiedendo ai giudici di accertare che nel comportamento dell’Ente erano ravvisabili atti persecutori e la fattispecie del mobbing e che il provvedimento di trasferimento ad altro luogo di lavoro era stata dettata da intenti punitivi o discriminatori. Il Tribunale rigettava la domanda del dipendente. Il dipendente ricorreva alla Corte di Appello. I giudici di appello confermando la sentenza del giudice di prime cure ed affermano che non si trattava di trasferimento, ma di un mero spostamento nell’ambito dello stesso Comune, onde non poteva la lavoratrice invocare la normativa a tutela del trasferimento dei disabili.

La sentenza della Corte Distrettuale viene impugnata, dalla parte attorea, inanzi alla Corte Suprema per la sua cassazione, basando il ricorso su due motivi di censure.

Gli Ermellini ritengono le motivazioni infondate e pertanto rigettano il ricorso depositato. In particolare i giudici di legittimità riaffermano il principio secondo cui “l’art. 2103 cod. civ., nel subordinare la legittimità del trasferimento del lavoratore alla sussistenza di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, non si riferisce soltanto a situazioni oggettive, ma consente la valutazione anche di situazioni soggettive, purché valutate secondo un criterio obiettivo, quale è quella delle ragioni di incompatibilità createsi tra un dipendente ed i suoi immediati collaboratori, che si riflettano sul normale svolgimento dell’attività dell’impresa (Cass. 15 dicembre 1987 n. 9276; Cass. 16 aprile 1992 n. 4655; Cass. 28 settembre 1995 n. 10252; Cass. 9 marzo 2001 n. 3525; Cass. 12 dicembre 2002 n. 17786; Cass. 23 febbraio 2007 n. 4265).”

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato, in riferimento alla interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 6, che “Il diritto della persona handicappata di non essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, non è invece attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro”. Aggiunge successivamente che “il giudice d’appello accertato – con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede – che non poteva protrarsi la permanenza della odierna ricorrente nella sede di lavoro, in ragione delle tensioni e dei contrasti creatisi nell’ambiente di lavoro, con rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa, il trasferimento disposto nei confronti della medesima appare giustificato.”